
Associazione Nazionale Allevatori di
Cavalli Maremmani ed Ente Selezionatore
LE TRADIZIONI DI SEMPRE - IL CAVALLO DI DOMANI
Lo Statuto
STATUTO ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI DI CAVALLI MAREMMANI ED ENTE SELEZIONATORE (ANAMES)
TITOLO I
COSTITUZIONE SEDE DURATA SCOPI
ART. 1
L’Associazione Nazionale Allevatori di Cavalli Maremmani ed Ente Selezionatore - in forma abbreviata " ANAMES", di seguito detta anche "associazione", con sede in Magliano in Toscana (Grosseto), legalmente costituita in data 31 dicembre 2018 con atto pubblico notarile, è regolata dal presente Statuto.
ART. 2
1. L’Associazione è un Ente senza fine di lucro che, in quanto tale, non può distribuire utili ai soci.
2. L'Associazione svolge la sua attività su tutto il territorio nazionale nonché all’estero e, con deliberazione dell’Assemblea, può costituire uffici distaccati ed aderire, sentito il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ad organizzazioni nazionali, estere ed internazionali aventi scopi affini, nel rispetto della propria autonomia, indipendenza giuridica, economica, finanziaria, gestionale ed organizzativa. L’eventuale adesione ai predetti Enti non comporta obbligo di accettarne lo Statuto, né di fruire dei servizi e modelli organizzativi attivati dagli Enti stessi.
ART. 3
1. L’Associazione svolge la sua attività in tutto il territorio nazionale e, ove occorra, anche all’estero.
2. La sua durata è illimitata.
ART. 4
L’Associazione si propone di promuovere ed attuare tutte le iniziative che possono utilmente contribuire al miglioramento, alla valorizzazione ed alla diffusione dei cavalli di razza maremmana.
Particolarmente:
a) nel quadro delle direttive impartite dal MIPAAF e dalla Commissione Tecnica Centrale dell’Associazione, cura la tenuta del Libro Genealogico della Razza Maremmana, svolge l'attività di Ente Selezionatore e predispone programmi genetici da sottoporre per l'approvazione all'Autorità Competente;
b) promuove e svolge studi e ricerche diretti a risolvere particolari problemi tecnici anche in collaborazione ed intesa con enti ed organismi nazionali ed esteri e con le Amministrazioni pubbliche competenti;
c) adempie ai compiti ed alle funzioni delegati dall’Amministrazione Pubblica;
d) promuove e collabora alla organizzazione di congressi e/o manifestazioni zootecniche atte ad evidenziare i progressi realizzati attraverso la selezione, integrandole e sviluppandole anche ai fini economici;
e) svolge per i fini di cui sopra, nonché per la valorizzazione del bestiame e del relativo materiale genetico, tutte quelle azioni che si rendono a tal fine utili anche provvedendo, fra l’altro, al deposito del marchio;
f) favorisce la costituzione di organismi collaterali che integrino la realizzazione delle finalità dell’Associazione;
g) promuove ed attua la certificazione del prodotto, anche depositando il relativo
marchio;
h) cura la redazione e la diffusione della stampa tecnica;
i) svolge azione promozionale per la diffusione della razza anche all’estero ed a tale scopo promuove e partecipa alla costituzione di enti rivolti allo scopo medesimo;
j) può allevare bestiame, condurre aziende agricole, Centri Genetici e Centri di produzione di materiale seminale e di embrioni, al fine di favorire la selezione, le valutazioni genetiche e la diffusione della razza e dei suoi incroci;
k) svolge e promuove l’attività di assistenza tecnica, la disseminazione delle conoscenze e la formazione degli allevatori;
l) progetta e promuove l’attuazione di forme assicurative contro gli infortuni, le malattie e la mortalità degli animali allevati, nonché del personale al medesimo addetto, dei rischi contro terzi e tutto quanto attiene all’attività dell’allevamento dei predetti animali.
TITOLO II
ART. 5
REQUISITI DEGLI ASSOCIATI
Dell’Associazione possono far parte gli allevatori, persone fisiche o persone giuridiche o enti collettivi, nonché gli altri soggetti individuati nel presente Statuto che condividano gli scopi e_le attività dell’associazione e che rispettino i requisiti di cui all’_art. 5bis.
Dell'associazione possono far altresí parte le federazioni provinciali relative alla razza maremmana situate nelle provincie autonome di Trento e Bolzano, in considerazione delle previsioni di cui alla vigente disciplina sulla riproduzione animale, a tali Federazioni è riconosciuta la rappresentanza degli allevatori persone fisiche o persone giuridiche alle stesse associati in seno all’ANA.;
ART. 5bis
CATEGORIE DI ASSOCIATI
Gli Associati si distinguono in:
- Associati Allevatori e cioè Persone fisiche o giuridiche o enti collettivi che
rispettano entrambe le seguenti condizioni a) e b):
a) possedere almeno 2 femmine con più di 36 mesi di età di proprietà ed aver
prodotto almeno 4 puledri prodotti nell’arco della vita associativa o 3 negli ultimi 3
anni;
b) aver prodotto almeno un puledro figlio di fattrice o stallone già nato in tale allevamento (anche in epoca antecedente la costituzione dell’associazione).
- Associati Ordinari e cioè Persone fisiche o giuridiche o enti collettivi che rispettano
almeno una delle condizioni a) o b) indicate per i soci Allevatori.
- Associati Sostenitori e cioè Persone fisiche o giuridiche o enti collettivi : -
proprietarie di almeno un cavallo di Razza Maremmana oppure Qualsiasi dipendente diretto o socio di ogni allevamento iscritto al Libro Genealogico; associazioni
consorzi o enti collettivi che abbiano come finalità la diffusione e valorizzazione del cavallo maremmano anche se non proprietari se almeno uno dei loro relativi soci, associati o dirigenti sia proprietario di almeno un Cavallo Maremmano.
ART. 6
ISCRIZIONE
Gli Allevatori di cui all’art. 5 che non hanno partecipato all’atto costitutivo dell’Associazione e che intendano farne parte devono inoltrare domanda al Consiglio Direttivo dell’Associazione stessa dichiarando di accettare
incondizionatamente lo Statuto.
Sull’ammissione dei Soci delibera la Giunta Esecutiva.
ART. 7
QUOTA DI ISCRIZIONE E CONTRIBUTI
1. Ogni associato deve versare:
a) una quota di iscrizione “una tantum” uguale per tutti gli associati, il cui ammontare sarà deliberato dall’Assemblea Generale;
b) una quota associativa annua proporzionata al numero di capi allevati, il cui ammontare sarà stabilito
dall’Assemblea Generale.Tale quota dovrà essere versata nei termini stabiliti dall’Assemblea Generale;
c) contributi integrativi infruttiferi per far fronte ad esigenze finanziarie connesse con lo svolgimento delle attività ordinarie o straordinarie, da fissarsi sempre con le norme ed i criteri stabiliti dall’Assemblea Generale.
2. Le quote di partecipazione ed i contributi suddetti sono intrasmissibili per atto tra vivi, non sono rivalutabili, né rimborsabili agli Associati in caso di recesso.
ART. 8
DIRITTI SOCIALI
1. L’esercizio dei diritti sociali spetta agli associati regolarmente iscritti, adempienti ai doveri statutari ed in regola con il versamento, al 31 dicembre dell'anno precedente, delle contribuzioni di cui all’art. 7.
2. L'Associazione adotta un proprio Regolamento associativo, caratterizzato dai principi di autonomia ed indipendenza, rappresentatività territoriale e democraticità nella composizione degli organi statutari, da sottoporre preventivamente all'esame vincolante del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo,
teso a stabilire, tra l'altro, i diritti e gli obblighi degli allevatori che partecipano ai programmi genetici, a risolvere eventuali controversie tra questi e l’Associazione, a garantire loro la parità di trattamento, a stabilire l’attribuzione dei voti in Assemblea, a stabilire le modalità per l’elezione dei membri del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri, ed in generale di tutti gli organi Associativi.
ART. 9
OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI
L’adesione all’Associazione comporta:
a) l’osservanza delle norme statutarie, del regolamento associativo e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli organi dell’Associazione;
b) l’astensione da ogni iniziativa in contrasto con quanto deliberato dagli organi dell’Associazione;
c) l’osservanza dei regolamenti del Libro Genealogico e dei programmi di selezione.
ART. 10
PERDITA QUALIFICA DI SOCIO
1. La qualità di associato - detto anche "socio" - si perde:
a) per recesso, che deve essere comunicato con il preavviso di almeno tre mesi prima della scadenza dell’anno solare, tramite lettera raccomandata o PEC al Consiglio Direttivo dell’Associazione;
b) per mancato versamento dei contributi o quote di cui all’art. 7, nei tempi previsti ai punti b) e c) dell’articolo stesso;
c) per espulsione dovuta a grave infrazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto e delle deliberazioni dell’Associazione;
d) per la perdita di uno o più requisiti stabiliti per l’ammissione;
e) la perdita delle qualità di associato sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei casi di cui ai punti a) e d); dall’Assemblea Generale nei casi di cui ai punti b) e c) e nel caso previsto al punto c), sentito il parere dei Probiviri. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all’Associazione non hanno alcun diritto sul
patrimonio di questa né alla restituzione di quote o contributi versati.
2. Il recesso dall’Associazione ha effetto:
con lo scadere dell’anno solare nel quale è stata data la comunicazione di cui al punto a) e non esime dal versamento dei contributi dovuti;
con lo scadere dell’anno in cui viene deliberato per il caso di cui al punto b);
immediatamente per i casi di cui ai punti c) e d).
TITOLO III
ART.11
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Gli organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea Generale
b) il Consiglio Direttivo
c) la Giunta Esecutiva
d) il Presidente
e) il Direttore
f) il Collegio Sindacale
g) i Probiviri
ART. 12
ASSEMBLEA GENERALE
1. All’Assemblea Generale partecipano tutti gli associati persone fisiche e i legali rappresentanti degli associati in forma di persone giuridiche o enti collettivi.
2. I legali rappresentanti degli associati in forma di persone giuridiche o enti collettivi possono delegare in Assemblea generale solamente un proprio socio o un proprio dipendente.
3. In Assemblea Generale ogni associato può rappresentare, per delega, non più di due soci che siano appartenenti alla medesima categoria di cui il delegato fa parte (allevatori ovvero ordinari ovvero sostenitori).
4. L’attribuzione dei voti è disciplinata nel Regolamento elettorale, da sottoporre preventivamente all’esame del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo.
ART. 13
QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI ASSEMBLEA GENERALE
1. L’Assemblea Generale, convocata in sessione ordinaria e per gli atti di cui al successivo art. 15, comma 1, lettere da a) a g), è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
2. L’Assemblea Generale, convocata in sessione straordinaria e per gli atti di cui al successivo art. 15, comma 1, lettere da h) a i) è validamente costituita, anche in seconda convocazione, con almeno i due terzi dei Soci aventi diritto di voto ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
3. L’Assemblea Generale, convocata in sessione straordinaria e per gli atti di cui al successivo art. 15, comma 1, lettere da j) a k) delibera, anche in seconda convocazione, con almeno il voto favorevole dei tre quarti dei Soci aventi diritto di voto.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea Generale, convocata ai sensi della lettera i) dell'art.15 al fine di deliberare sulle modifiche del presente Statuto, sono valide qualora assunte con il voto favorevole dei 2/3 dei Soci Allevatori e della
maggioranza assoluta dei Soci appartenenti alle altre due categorie presenti in assemblea ovvero con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci di ogni categoria.
5. Le modifiche del regolamento elettorale saranno valide qualora assunte dall'Assemblea Generale con voto favorevole dei 2/3 dei presenti o con voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci di ogni categoria.
ART. 14
SVOLGIMENTO ASSEMBLEA GENERALE
1. L’Assemblea Generale è presieduta dal Presidente dell’Associazione e, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente.
2. Nel caso in cui all'esito di una votazione si raggiunga un risultato di parità, il voto del Presidente avrà valore doppio.
3. Assume le funzioni di Segretario il Direttore dell’Associazione o, in sua assenza, persona designata dal Presidente.
4. All’Assemblea Generale partecipano inoltre, con voto consultivo:
a) un rappresentante designato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo;
b) un rappresentante designato dal Ministero della Salute.
5. L’Assemblea Generale viene convocata in via ordinaria ogni anno, di norma, entro il primo semestre; la convocazione può, con delibera motivata del Consiglio Direttivo, essere differita oltre il primo semestre. L’Assemblea viene inoltre convocata ogni qualvolta il Presidente od il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno, ovvero anche su richiesta del Collegio dei Sindaci o del solo Presidente del Collegio dei sindaci o di almeno un decimo degli Associati.
6. La convocazione va fatta almeno quindici giorni prima del giorno stabilito per l’adunanza a mezzo di comunicazione scritta od altro mezzo idoneo ad ogni avente diritto di voto ed ai membri del Collegio Sindacale. Su delibera del Consiglio Direttivo l’Assemblea Generale può svolgersi anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché sul territorio nazionale.
7. L’avviso deve contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione in prima ed in seconda convocazione, nonché l’elenco delle materie da trattare e, nel caso di proposte di modifica dello Statuto, l’indicazione degli articoli da modificare con il testo delle variazioni proposte. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.
ART. 15
COMPITI ASSEMBLEA GENERALE
Spetta all’Assemblea Generale:
a) eleggere i membri del Consiglio Direttivo ed i membri elettivi del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri, secondo il Regolamento associativo, da sottoporre preventivamente all’esame del Ministero delle politiche agricole,
alimentari, forestali e del turismo;
b) approvare la relazione annuale del Consiglio Direttivo, riguardante il programma delle attività svolte e da svolgere per realizzare le finalità dell’Associazione e il bilancio annuale d’esercizio;
c) approvare il bilancio preventivo;
d) deliberare in merito alle contribuzioni di cui all’art. 7;
e) determinare, anche in forma forfettaria, le quote di rimborso spese da corrispondere ai membri del Consiglio Direttivo, della Giunta Esecutiva e del Collegio Sindacale;
f) determinare l’emolumento annuale per il Presidente e Vice Presidenti (se consentito dalla normativa) e per i membri del Collegio Sindacale;
g) predisporre un regolamento interno teso, tra l'altro, a stabilire i diritti e gli obblighi degli allevatori che partecipano ai programmi genetici, a risolvere eventuali controversie tra questi e l’Associazione ed a garantire loro la parità di trattamento;
h) deliberare, sentito il parere vincolante del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo, sulle eventuali adesioni, scissioni, trasformazioni, vendite aziende o sedi, incorporazioni, acquisizioni o cessioni di
partecipazioni aziendali, fusioni con altre organizzazioni;
i) deliberare, in sede straordinaria e previo parere preventivo del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo, su eventuali modifiche del presente Statuto o Regolamento associativo;
j) deliberare, in sede straordinaria e sentito il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo, in merito allo scioglimento e alla messa in liquidazione dell’Associazione, nonché in merito alla devoluzione del patrimonio sociale e designazione dei liquidatori attribuendo loro i relativi poteri;
k) promuovere azioni di responsabilità nei confronti dei membri del Consiglio Direttivo per violazione del mandato e delle leggi;
l) deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, sull’approvazione e sulle modifiche del regolamento elettorale.
ART. 16
CONSIGLIO DIRETTIVO COMPOSIZIONE
1. Il Consiglio Direttivo è costituito da un numero di membri variabile da 9 (nove) a 11 (undici), eletti dall’Assemblea Generale di cui:
n. 7 rappresentanti della categoria dei Soci Allevatori;
n. da 1 a 3 rappresentanti della categoria dei Soci Ordinari;
n. 1 rappresentante della categoria dei Soci Sostenitori;
Essi restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
2. Partecipano inoltre alle sedute con voto consultivo:
a) un rappresentante ciascuno per i seguenti Enti:
Cooperative od Organizzazioni che non svolgono attività di raccolta dati, selezione e miglioramento genetico, aventi per scopo la valorizzazione della razza maremmana e/o dei relativi prodotti;
Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;
i membri del Collegio Sindacale;
persone di particolare competenza invitate dal Presidente.
3. Il Direttore dell’Associazione è il Segretario del Consiglio Direttivo; in caso di sua assenza o di impedimento le funzioni di Segretario saranno svolte da un componente del medesimo Consiglio designato dal Presidente.
ART. 17
CONSIGLIO DIRETTIVO ATTRIBUZIONI
Sono attribuzioni del Consiglio Direttivo:
a) nominare nel suo seno scegliendoli tra i membri elettivi, il Presidente e due Vice Presidenti. Il Presidente ed un Vice Presidente saranno altresì membri della Giunta Esecutiva. Sono altresì membri della Commissione Tecnica Centrale il Presidente ed il Vice Presidente che non sia nominato membro della Giunta Esecutiva;
b) nominare i membri della Giunta Esecutiva;
c) provvedere alla nuova nomina di eventuali membri dimissionari della Giunta Esecutiva;
d) su mozione motivata del Presidente, deliberare la sfiducia della Giunta Esecutiva in carica, a maggioranza assoluta dei presenti nella seduta straordinaria all'uopo indetta;
e) deliberare, alla fine di ciascun anno, sulla ratifica delle decisioni operative della Giunta Esecutiva. Qualora tali decisioni siano in contrasto con i principi sanciti dal presente Statuto, il Consiglio Direttivo avrà facoltà di sospenderne l’efficacia e rimandare la decisione all’Assemblea Generale;
g) proporre il testo, nonché le eventuali successive modifiche, del regolamento elettorale la cui adozione sarà approvata dall’Assemblea Generale.
ART. 18
CONSIGLIO DIRETTIVO CONVOCAZIONE E QUORUM
1. Il Consiglio Direttivo è convocato almeno tre volte all’anno ed ogni qual volta il Presidente o chi ne fa le veci lo reputi opportuno, presso la Sede dell’Associazione, od anche in altre località, purché in territorio nazionale. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano in videoconferenza, a condizione che:
a) i partecipanti possano essere identificati;
b) il Presidente e il Segretario della riunione si trovino nello stesso luogo e possano regolare lo svolgimento dell’adunanza consiliare, constatare e proclamare i risultati delle votazioni, percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
c) sia consentito a ciascun consigliere di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all’ordine del giorno. Non è consentito il collegamento telefonico.
2. La convocazione del Consiglio Direttivo è fatta dal Presidente o da chi ne fa le veci con lettera od altro mezzo idoneo riscontrabile, da inviarsi almeno tre giorni interi prima della riunione ai Consiglieri ed ai componenti il Collegio dei Sindaci, con l’indicazione della località della riunione, dell’ora e del giorno, nonché delle materie da trattare. Nei casi di urgenza è possibile prescindere da tale adempimento, mediante convocazione telefonica, mail, PEC od altri mezzi idonei, da effettuarsi almeno un giorno prima di quello fissato per la riunione.
3. Esso è convocato anche quando ne facciano domanda scritta almeno un terzo dei suoi membri o due Sindaci o il Presidente del Collegio Sindacale.
4. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza effettiva di almeno la metà più uno dei suoi componenti aventi diritto di voto.
5.In caso di assenza il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente più anziano presente.
6. Ogni componente eletto nel Consiglio ha diritto ad un voto. In caso di parità di voti, quello del Presidente avrà valore doppio.
7. I componenti del Consiglio Direttivo che non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio stesso senza giustificato motivo decadono dalla carica. In loro sostituzione subentrano i nuovi membri, scelti tra i non eletti che abbiano riportato il maggior numero di voti nelle più recenti elezioni.
8. Dell’adunanza è redatto su apposito registro il relativo verbale che verrà firmato dal Presidente e dal Segretario.
ART 18bis
GIUNTA ESECUTIVA
1. La Giunta Esecutiva è costituita da 5 a 7 membri, di cui 3 eletti dal Consiglio Direttivo fra i propri membri, 2 eventualmente eletti dal Consiglio Direttivo senza vincoli, oltre al Presidente e un Vice Presidente del Consiglio Direttivo che svolgono la funzione di Presidente e Vice Presidente anche all’interno della Giunta Esecutiva.
Essi restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
2. Il Direttore dell’Associazione svolge la funzione di Segretario della Giunta Esecutiva.
ART 18ter
GIUNTA ESECUTIVA ATTRIBUZIONI
Sono attribuzioni della Giunta Esecutiva:
a) deliberare sull’ammissione o sul recesso degli associati a norma degli art. 6 e art.10 lettere a) e d);
b) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea Generale;
c) deliberare sull’istituzione e sul funzionamento degli uffici dell’Associazione;
d) determinare l’organico del personale ed il relativo trattamento economico;
e) assumere e licenziare il personale stabilendo le attribuzioni di ognuno;
f) nominare il Direttore, sulla base delle disposizioni contenute su apposito Regolamento associativo;
g) designare i rappresentanti degli allevatori in seno alla Commissione Tecnica Centrale del Libro Genealogico.
h) amministrare il patrimonio sociale;
i) predisporre la relazione annuale riguardante il programma delle attività svolte e da svolgere per realizzare le finalità dell’Associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Generale;
j) predisporre il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Generale;
k) deliberare sulle eventuali azioni giudiziarie;
l) nominare Commissioni di Studio per particolari problemi;
m) deliberare vari programmi di iniziative da presentare alla Amministrazione
Pubblica per ottenere contributi finanziari;
n) istituire uffici distaccati;
o) provvedere a depositare marchi stabilendo le norme per l’uso degli stessi e le relative sanzioni in caso di inadempienza nonché redigendone i relativi regolamenti;
p) deliberare per l’adozione di modelli organizzativi atti a monitorare i rischi nell’ambiente lavorativo e garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi della normativa vigente ed in particolare ai sensi del D.lgs 231/01;
q) ogni più ampio potere deliberativo ed esecutivo non espressamente attribuito all'Assemblea Generale.
ART. 19
PRESIDENTE e VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
1. Il Presidente del Consiglio Direttivo - detto anche "Presidente dell'Associazione" - ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte agli associati, ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza od impedimento lo sostituisce il Vice Presidente da lui indicato o, in assenza di indicazione, dal Vice Presidente più anziano di età.
2. Il Presidente ed i Vice Presidenti dell’Associazione vengono eletti dal Consiglio Direttivo e rimangono in carica fino a che rimane in carico il Consiglio Direttivo. Una volta concluso il loro mandato, possono essere eletti quali membri del Consiglio Direttivo.
3. Il Presidente dà le disposizioni necessarie per l’attuazione delle delibere dell’Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo.
4. E' facoltà del Presidente rimettere al Consiglio Direttivo la deliberazione di sfiducia della Giunta Esecutiva in carica qualora questa non risulti più rispondente all'indirizzo associativo determinato dal Consiglio Direttivo.
ART. 20
DIRETTORE
1. Il Direttore provvede all’organizzazione e direzione degli uffici della sede e degli eventuali uffici distaccati del cui funzionamento è responsabile.
2. Egli attua le disposizioni date dal Presidente al quale propone le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari.9
3. In caso di Consiglio Direttivo dimissionario, il Direttore convoca l’Assemblea Elettorale ed assume le funzioni di Presidente nella prima seduta del Consiglio Direttivo, convocando la riunione e definendo l’ordine del giorno, sino alla nuova nomina di un Presidente.
ART. 21
COLLEGIO DEI SINDACI
1. Il Collegio dei Sindaci è composto di tre membri effettivi e due supplenti. Uno dei membri effettivi è nominato dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, gli altri due membri effettivi ed i due supplenti sono eletti dall’Assemblea anche tra persone estranee all’Associazione, secondo il Regolamento associativo. Il Presidente del Collegio dei sindaci viene eletto dall’Assemblea tra i membri del Collegio stesso. Uno dei componenti eletti dall’Assemblea deve possedere i requisiti previsti all’art. 2397, comma secondo del Codice Civile.
2. Essi restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
3. I supplenti subentrano agli effettivi, in ordine di anzianità, in caso di morte, rinuncia o decadenza di questi ultimi.
4. Il Collegio dei Sindaci esercita su tutti i compiti attribuitigli per legge, controlla i dati col bilancio consuntivo dell’Associazione, verifica la regolarità e la legalità degli atti amministrativi e delle operazioni condotte, l’esattezza delle relative scritture contabili ed in generale vigila sull’andamento dell’amministrazione, con la facoltà, di prendere in esame tutti gli atti ed i documenti necessari per l’espletamento del suo compito. Deve inoltre compiere la verifica dell’esistenza di cassa e dei valori comunque custoditi presso l’Associazione e deve accertare annualmente l’effettiva consistenza dei beni di proprietà dell’Associazione vistando il relativo inventario. Dell’esito delle proprie operazioni il Collegio redige regolare verbale da iscriversi in apposito registro custodito presso l’Associazione.
5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.
6. Il Collegio dei Sindaci partecipa con voto consultivo alle riunioni del Consiglio Direttivo alle quali deve essere invitato.
7. Esso si riunisce invitato dal proprio Presidente, tutte le volte che questi lo ritenga opportuno nonché qualora lo richieda anche un solo sindaco.
8. Il bilancio consuntivo e preventivo e la relazione annuale riguardante il programma delle attività da svolgere per realizzare le finalità dell’Associazione devono essere presentati al Collegio almeno un mese prima della convocazione della Assemblea per la compilazione della relazione.
9. Il regolamento associativo deve contenere apposito articolo che istituisca e
disciplini il Collegio sindacale (Organo di Controllo) in tema di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi, in riferimento all’articolo 2399 c.c. ed altre cause di ineleggibilità.
ART. 22
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
1. Qualsiasi vertenza che sorgesse tra gli Associati e fra questi e l’Associazione, nell’ambito delle attività dell’Associazione stessa, è devoluta all’esame del Collegio dei Probiviri.
2. Gli Associati sono obbligati ad accettare il giudizio dei Probiviri e a dare ad esso immediata esecuzione.
3. Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri eletti dall’Assemblea Generale e resta in carica tre anni. I suoi membri sono rieleggibili fino ad un massimo di due mandati.
TITOLO IV
PATRIMONIO SOCIALE - FONDI DI ESERCIZIO - ESERCIZIO SOCIALE
ART. 24
PATRIMONIO SOCIALE
1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a) dai contributi corrisposti dagli associati al momento della loro iscrizione in base all’art. 7, comma 1, lettera a);
b) delle eccedenze attive della gestione annuale, che l’Assemblea Generale destinerà alla costituzione della riserva;
c) dai beni mobili ed immobili di qualsiasi specie che, per acquisti, donazioni o per qualsiasi altro titolo, vengano in proprietà dell’Associazione;
d) da eventuali contributi autorizzati e concessi da Ministeri, Enti Pubblici e da privati non destinati a particolari iniziative e forme di attività.
2. Per i beni costituenti il Patrimonio Sociale viene tenuto inventario.
ART. 25
FONDO DI ESERCIZIO
Il fondo di esercizio è costituito:
a) dai contributi o quote degli associati (in base all’art. 7 commi 1, lettere b) e c);
b) dai residui attivi derivati dallo svolgimento di iniziative varie e non destinati a particolari iniziative e forme di attività;
c) dagli interessi del patrimonio;
d) altri proventi.
ART. 26
ESERCIZIO SOCIALE
1. L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, il Consiglio Direttivo presenta il Bilancio, chiuso al 31 dicembre, all’Assemblea Generale per l’approvazione, secondo quanto stabilito dall’art. 15, comma 1, lettera c); in detta occasione sono altresì presentate le relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci. La presentazione del Bilancio può, con delibera motivata del Comitato Direttivo, essere differita oltre il primo semestre e comunque non oltre il 31 dicembre di ogni anno.
3. Per la natura e le finalità dell’Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione. Eventuali eccedenze saranno riservate ad iniziative statutarie negli esercizi successivi.
TITOLO V
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 27
SCIOGLIMENTO
In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto, sentiti il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo e il Collegio sindacale, ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.
ART. 28
FORO COMPETENTE
In caso di controversie è competente il Foro di Grosseto
ART. 29 RINVIO
Per quanto non previsto dal presente Statuto in materia di attribuzioni e compiti dell’Assemblea e del Consiglio direttivo, si applicano le norme del Codice Civile.
ART. 30
NORMA TRANSITORIA
a. In deroga alle norme del presente statuto circa il rispetto delle ripartizioni fra categorie di soci, nelle elezioni del primo Consiglio Direttivo e comunque in qualunque altra elezione avvenga fino al 31 dicembre 2021, le votazioni avverranno a suffragio universale dei presenti in assemblea, dunque non tenendo conto della consistenza dei capi e della ponderazione dei voti indicata nel regolamento associativo, così come della ripartizione in categorie. Quanto sopra è valido per quanto concerne l’elettorato attivo (i votanti ed il sistema di voto) e l’elettorato
passivo (gli eletti nelle cariche sociali avranno come unico vincolo l’essere soci).
b. -
c. La Giunta Esecutiva è ampiamente delegata ad apportare modifiche al presente Statuto ed al Regolamento Associativo al fine di soddisfare le eventuali istanze delle istituzioni deputate al controllo delle attività sociali dell' associazione fino al 31dicembre 2021